TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
      2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli

      Identico.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1747-bis), la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).


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interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.